"CANI PERICOLOSI", ECCO IL TESTO DELLA NUOVA ORDINANZA MINISTERIALE
15 gen 07
Sostituisce la precedente, decaduta il 3 dicembre scorso.
15 gennaio 2007 - MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 12 dicembre 2006 Tutela dell'incolumita'
pubblica dall'aggressione di cani.
(Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13-1-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di
animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare
l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela
degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di
essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy;
Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a
determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e
sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli
animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come
maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della
legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa
dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore
aggressivita' di cani appartenenti a incroci o razze di cui
all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di
cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di
un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
i) il taglio della coda;
ii) il taglio delle orecchie;
iii) la recisione delle corde vocali;
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli
interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto
previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento
di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei
locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco
allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani
sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico
sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di
trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani
guida.
Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1
lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla
detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione
a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio
cane.
Art. 4.
1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare
scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo'
provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi.
Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento
e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio
2004, n. 189.
Art. 5.
1. Si definisce cane con aggressivita' non controllata quel
soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita'
fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento
aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani
morsicatori e dei cani con aggressivita' non controllata rilevati,
nonche' dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i
necessari interventi di controllo per la tutela della incolumita'
pubblica.
3. L'autorita' sanitaria competente, in collaborazione con la
Azienda sanitaria locale stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di
proprieta' con aggressivita' non controllata con i relativi parametri
per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione
delle morsicature;
c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di
stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile
per danni contro terzi causati dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare
il rischio di morsicature.
4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art.
1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques
del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge
20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per
infermita'.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non
e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le
autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare
con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione
dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2,
comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del
fuoco.
Art. 6.
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono
sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri
territoriali in vigore.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal
giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365
Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di
aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente
ordinanza:
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.
MINISTERO DELLA SALUTE
“Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei
cani”
(G.U. n. 104 del 07/05/2007)
Modifica all’ordinanza del 12 dicembre 2006
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,
approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione
e
prevenzione del randagismo, in particolare all'art. 1 che stabilisce che lo Stato
promuove
e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta'
contro di essi
e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una
disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della
salute pubblica;
Vista l'ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione
di
cani»;
Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico
veterinario non comporta eccessive sofferenze all'animale, si possono parzialmente
accogliere le richieste rappresentate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana
(ENCI) per
una deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dell'ordinanza
12
dicembre 2006, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica
in materia;
Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il mantenimento
della
variabilita' genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le razze canine
riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard;
Considerato che il riferimento all'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281,
puo'
indurre ad una non corretta interpretazione dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza
12 dicembre
2006;
Ordina:
Art. 1.
L'ordinanza 12 dicembre 2006 «tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione
di cani» e'
modificata nel modo seguente:
1. all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dopo la parola «coda»
e' inserita la seguente
frase «fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute
dalla F.C.I.
con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto
generale
specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito
da un medico
veterinario entro la prima settimana di vita»;
2. all'art. 5, comma 5 e' eliminata la frase «ivi compresa la valutazione
ai sensi dell'art. 2,
comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281».
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entra in
vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione ed ha efficacia
sino al 13 gennaio
2008.
Roma, 28 marzo 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2007 - Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 133
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